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Fonti energetiche rinnovabili, sale di nuovo la tensione

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Questo articolo è stato pubblicato dal magazine online Regioni e Ambiente e può essere consultato integralmente qui: Ulteriori tensioni normative sulle rinnovabili

Non finisce mai la polemica relativa agli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili. Prima si è assistito alla rimodulazione degli incentivi previsti dal Decreto Legge Destinazione Italia, in seguito attraverso l’emendamento Milleproroghe il Senato ha approvato lo slittamento di un anno per l’introduzione del 35% di energia prodotta da rinnovabili negli edifici nuovi o ristrutturati, adesso circola sempre più insistente la voce di un nuovo emendamento del Governo per abbassare drasticamente il limite per lo scambio sul posto.

Sul piede di guerra tutte le associazioni di categoria ma la lobby delle fonti fossili pare sia ancora molto forte, nonostante un’Europa sempre più convinta che il futuro va nella direzione opposta.

Una nuova doccia fredda per il settore delle rinnovabili elettriche. Durante l’iter di conversione del DL 30 dicembre 2013, n. 150, meglio conosciuto come Milleproroghe (appellativo che di per sé è già indicativo dell’incapacità di un Paese di rispettare regole e termini che si è dati), è stato introdotto in Commissione al Senato il rinvio di un anno degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011.

L’Art. 11, comma 1, del suddetto Decreto attuativo della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, prevede che negli edifici nuovi o quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso a energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, indicate nell’Allegato 3 del Decreto stesso:

a) il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;

b) il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;

c) il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Per gli approfondimenti rimandiamo all’articolo di Regioni e Ambiente Ulteriori tensioni normative sulle rinnovabili.

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