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Quando la campagna “puzza” per i gessi di defecazione

gessi di defecazione
foto di Pexels

Ogni anno con l’arrivo della primavera il profumo dei fiori non è l’unico odore percepito da alcuni comuni del pavese: anche quest’anno forti miasmi per i gessi di defecazione hanno infastidito molti

Un nostro lettore ci scrive dal Parco Agricolo Sud Milano per segnalarci che anche quest’anno si è ripresentato il problema di miasmi così forti da costringere le persone di alcuni comuni del pavese a stare in casa senza poter aprire le finestre.

La causa sembrerebbe essere legata ai cosiddetti gessi di defecazione.

Vivere in campagna ha un che di bucolico, non c’è dubbio, ma durante la concimazione dei campi e l’adozione di gessi di defecazione, l’aria è a volte irrespirabile” ci scrive.

Per capirne di più abbiamo contattato il dott. Giovanni Toffoli, presidente di Assofertilizzanti – Federchimica, associazione nazionale produttori di fertilizzanti.

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Potrebbe indicarmi cosa sono nello specifico i gessi di defecazione, da cosa sono composti, come sono prodotti e le situazioni migliori per essere utilizzati nei campi?

Questa tipologia di prodotto è regolamentata a tutti gli effetti dal Decreto Legislativo 75/2010, che disciplina i fertilizzanti, ed è distinta in due categorie: Allegato 3, n. 21 Gessi di defecazione, prodotti da materiali biologici e Allegato 3, n. 23 Gessi di defecazione da fanghi, prodotti con fanghi reflui di depurazione idonei all’utilizzo in agricoltura come da D.Lgs. 99/92.

Per la precisione, entrambe le categorie rientrano tra i correttivi, così come definiti dall’art.2, comma 1, lett. aa, ovvero un “materiale da aggiungere al suolo principalmente per modificare e migliorarne le proprietà chimiche anomale dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio“.

Nello specifico, i gessi di defecazione da fanghi (n. 23) derivano dal trattamento dei fanghi sottoposti a una reazione di idrolisi mediante calce e/o acido solforico, fatta seguire da una precipitazione del solfato di calcio.

Il presidente di Assofertilizzanti – Federchimica specifica poi che “Il prodotto viene sottoposto a processi di lavorazione specifici per raggiungere i rigorosi criteri qualitativi previsti dalla normativa, rendendo il prodotto igienizzato e dall’elevato valore agronomico – e aggiunge – Va ricordato anche che tali attività di trattamento e recupero rifiuti (parte IV del D.Lgs 152/2006) – in un impianto debitamente autorizzato – sono un’operazione fondamentale volta alla salvaguardia dell’ambiente e pienamente in linea ai principi della Strategia dell’economia circolare“.

Riguardo al loro utilizzo nei campi, Assofertilizzanti – Federchimica specifica che non esiste uno standard unico per definire il migliore utilizzo dei gessi di defecazione, in quando le diversificate condizioni pedo-climatiche su tutto il territorio nazionale non lo permettono.

Alcuni comuni – specifica il nostro interlocutore – vista la difficile situazione creata dai miasmi, hanno cercato di fare appello alle autorità competenti, per intervenire e controllare lo spandimento di questi gessi di defecazione”.

La risposta delle autorità competenti è sempre stata vaga, ma accompagnata da un fatto: i gessi di defecazione non hanno una regolamentazione precisa, quindi nessuno può fare niente.

Incerti di questo, chiediamo ancora al presidente Toffoli di Assofertilizzanti – Federchimica.

Esistono a oggi delle normative nazionali e/o europee che ne disciplinano l’utilizzo (quantità che può essere distribuita sul campo coltivato)?

Assolutamente sì. Il quadro giuridico che regolamenta la distribuzione dei fanghi e dei gessi è particolarmente complesso, ma ben dettagliato. La principale normativa nazionale che disciplina l’utilizzo di tali prodotti è il Decreto MiPAAF del 25/2/2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”, che costituisce il recepimento della Direttiva Nitrati, distinguendo i terreni agricoli in zone vulnerabili e zone non vulnerabili ai nitrati e ne definisce anche la Massima Applicazione Standard per singola coltura.

Oltre a ciò, bisogna anche considerare che la qualità della matrice di partenza è a sua volta regolamentata dalla normativa sui Fanghi (D. Lgs 99/92), aggiornata con la legge di conversione dell’ex-Decreto Genova, che prevede un rigoroso piano di controllo sull’eventuale presenza di metalli pesanti e altre sostanze indesiderate.

Nel caso in cui si volesse trasformare il fango in un fertilizzante, va tenuto presente che limiti sul contenuto di metalli pesanti sono molto più stringenti secondo quanto disciplinato dal D. Lgs. 75/2010.

Il presidente specifica che chiaramente non bisogna dimenticare che ogni Regione stabilisce nei propri bollettini i periodi in cui è ammesso lo spandimento e che alcune Imprese hanno sviluppato processi ad hoc per eliminare gli odori proprio per ridurre ulteriormente l’impatto per gli operatori e i cittadini.

Il problema – continua il nostro interlocutore – non sono solo i miasmi, ma temiamo per le ripercussioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente”.

Quindi chiediamo: sforando eventuali limiti di utilizzo/quantità, potrebbero esserci dei rischi per la salute o per l’ambiente?

La definizione dei quantitativi utilizzabili per questa tipologia di prodotti è stato oggetto di specifica regolamentazione, pertanto, un uso a quantitativi superiori non solo costituisce un illecito da condannare, ma causerebbe anche un danno produttivo alle colture.

Conclude il presidente ToffoliCome insegnava il padre della Tossicologia, Paracelso, Solo la dose fa in modo che il veleno non faccia effetto. Gli effetti di una qualsiasi sostanza o prodotto, infatti, non dipendono solo dalla loro natura chimica, ma anche dalla quantità a cui si fa riferimento, pertanto, la presenza di rischi per la salute o per l’ambiente andrebbe valutata caso per caso“.

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