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Mediare fa bene all’economia circolare?

pubblicato il: - ultima modifica: 28 Febbraio 2023
mediazione
Immagine da Depositphotos

La mediazione civile – ex D.lgs. n. 28/2010 – è uno strumento vantaggioso per le aziende e per l’economia circolare. Vediamo con l’aiuto dell’avvocato Tieghi come e perché.

La mediazione civile e commerciale, introdotta con il D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, è uno strumento di risoluzione delle controversie considerato un metodo alternativo di definizione del conflitto, che evita i procedimenti avanti alla autorità giudiziaria.

Viene svolta da un mediatore terzo e imparziale che non è un giudice e, quindi, non giudica ma ha la funzione di assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di un conflitto, che nella formulazione di una proposta per la sua risoluzione, soddisfacente per tutti i soggetti coinvolti.

Il mediatore è un professionista di un organismo di conciliazione che utilizza le proprie competenze tecniche-giuridiche e di Adr (Alternative Dispute Resolution), per aiutare le parti a dialogare per raggiungere un accordo.

Taluni organismi hanno peculiari caratteristiche rispetto ad altri. Per esempio MedyaPro si avvale di mediatori con specifiche competenze tecniche in svariati settori che possono essere scelti preventivamente dalla parte che avvia il procedimento; questa interdisciplinarietà permette di affrontare in modo più tecnico e completo una mediazione.

Mediazione, uno strumento di Sostenibilità

La mediazione è ritenuta uno strumento di sostenibilità per le aziende, perché caratterizzata da risparmio di tempo (entro 30 giorni il primo incontro, entro 3 mesi il raggiungimento dell’accordo) e di denaro (costi certi e vantaggi fiscali) e perché permette di risolvere conflitti attraverso la collaborazione delle parti, che decidono di presentarsi al tavolo di mediazione (mediazione obbligatoria, volontaria, delegata, contrattuale) per trovare un accordo, con un’attitudine al dialogo (le parti sono protagoniste) e riuscendo a evitare in questo modo, con una buona percentuale di riuscita, rotture insanabili.

Esistono diversi tipi di mediazione.

  • volontaria: scelta in autonomia dalle parti
  • obbligatoria: condizione di procedibilità ovvero necessaria prima di promuovere un’azione giudiziaria nelle materie di Condominio, Diritti reali, Divisione, Successioni ereditarie, Patti di famiglia, Locazione, Comodato, Affitto di aziende, Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, Contratti assicurativi, bancari, finanziari
  • delegata: il Giudice, a processo avviato, manda le parti in mediazione
  • contrattuale: le parti inseriscono nei contratti (fornitura, appalto, incarico professionale…) o negli statuti o negli atti costitutivi di società una specifica clausola di mediazione, impegnandosi ad attivare la mediazione prima di intraprendere un’eventuale azione giudiziaria potendo scegliere anche già un organismo a cui rivolgersi; ciò permette di abbattere i costi del contenzioso

Perché scegliere la mediazione?

Le principali caratteristiche che rendono la mediazione civile e commerciale uno strumento sostenibile, tale per cui molti soggetti scelgono anche di inserire nei propri contratti clausole di impegno alla preventiva mediazione in caso di conflitto sono i seguenti.

Innanzitutto la collaborazione delle parti nel raggiungimento di un accordo per la risoluzione del conflitto.

Secondariamente, il risparmio di tempo, avendo una durata inferiore rispetto a un procedimento in sede giudiziaria, in quanto entro 30 giorni dalla richiesta viene fissato un primo incontro tra i soggetti coinvolti e la procedura si conclude entro 3 mesi.

Il fattore economico della mediazione

I costi, stabiliti secondo le indicazioni del Ministero della Giustizia e resi noti da ogni organismo di mediazione, sono inferiori rispetto a un procedimento.

L’eventuale perizia di un consulente tecnico di parte può essere riutilizzata in un eventuale giudizio; tutti gli atti della procedura sono esenti da bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Nel caso in cui si raggiunga un accordo, il relativo accordo è esente da imposta di registro fino al valore di 50.000 euro. Oltre tale valore, l’imposta si calcola solo sulla parte eccedente.

In caso di successo della mediazione, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta per le somme pagate all’organismo fino alla concorrenza di 500 euro.

Qualora la mediazione non riuscisse il credito d’imposta è ridotto alla metà; la necessaria presenza dell’avvocato nelle mediazioni obbligatorie garantisce che l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati che le assistono costituisca titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna o rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

Gli avvocati, infatti, attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale può essere omologato, su istanza di parte, con decreto del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

La riservatezza della mediazione

Il mediatore e le parti presenti durante gli incontri, sono soggette al vincolo della riservatezza; ciò che le controparti dicono, dichiarano e fanno e ogni considerazione esposta durante gli incontri, così come la documentazione acquisita non può essere utilizzato come prova contro l’altra parte nel successivo (ed eventuale) giudizio.

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Elena TieghiElena Tieghi: Avvocata del foro di Milano, mediatrice civile e commerciale, ha indirizzato la sua attività verso la consulenza alle imprese, con focus sulle questioni giuslavoristiche e commerciali, sviluppando interesse verso innovazione digitale, proprietà intellettuale e sostenibilità | Linkedin
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