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Utilizzo di energie rinnovabili nei trasporti: il commento di Assocostieri

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Per proseguire il percorso di decarbonizzazione del settore dei trasporti, il Ministero dell’Ambiente ha varato un decreto per l’uso delle fonti rinnovabili: il commento di Assocostieri alle nuove norme…

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato in data 16 marzo 2023 un decreto legge per accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese introducendo dal 2023 nuove condizioni, nuovi criteri e nuove modalità di attuazione dell’obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

La norma è stata varata per agire in coerenza con gli obiettivi europei
di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 verso una completa
decarbonizzazione al 2050 secondo quanto inserito nel Fit for 55 della Commissione europea.

Assocostieri, commento sul decreto che rischia di creare un doppio regime normativo

Riceviamo a questo proposito una nota di Assocostieri – associazione che riunisce le aziende che gestiscono depositi di oli minerali, prodotti chimici, Gpl, biodiesel e rigassificatori – che così commenta le nuove norme.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto sull’obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Gli acquisti e le previsioni di miscelazione da parte dei Soggetti obbligati, tuttavia, sono stati fatti con una ipotesi di entrata in vigore dei nuovi obblighi al 31 dicembre del 2022.

Assocostieri auspica che l’adempimento dell’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti in purezza e di miscelazione alla benzina allo 0,5% possa essere riferito esclusivamente al secondo periodo di applicazione degli obblighi del nuovo Decreto, a far data dal 14 aprile 2023.

Come si legge nelle disposizioni transitorie di cui all’articolo 9 del nuovo Dm, dalla sua entrata in vigore, il Soggetto obbligato ha 30 giorni per scegliere se applicare la nuova disciplina per tutto l’anno 2023 oppure – per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e il 13 aprile 2023 – i criteri e le modalità previste dal precedente Decreto del 10 ottobre 2014.

Secondo Assocostieri servirebbe una norma apposita che definisca chiaramente la disciplina degli obblighi, compresi purezza e benzina, per il periodo transitorio, nel caso di scelta da parte del Soggetto obbligato dell’applicazione della normativa previgente del 2014 e una modifica sostanziale che bypassi il meccanismo di carry over prevedendo di verificare due distinte obbligazioni alla scadenza.

I vettori energetici miscelati alla benzina e al gasolio assolvono l’obbligo al momento della miscelazione. Al contrario i carburanti miscelati che non rispettano le specifiche tecniche per il trasporto stradale come, per esempio, i Saf (Sustainable Aviation Fuel) per il trasporto aereo devono essere tracciati fino al momento dell’immissione in consumo.

Tale norma provoca disparità e difformità di trattamento fra diversi settori – commenta Dario Soria, direttore generale di Assocostieri – rendendo necessario tracciare e certificare tutta la filiera logistica“.

Crediti immagine: Depositphotos

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