Il 12 maggio 2015 è stato pubblicato il decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare approvante i nuovi schemi di certificazione e accreditamento, predisposti da Accredia, per la conformità alle norme tecniche relative alle società che forniscono servizi energetici (ESCO), agli esperti in Gestione dell’Energia (EGE), ai Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE), ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
Fino a oggi gli enti di certificazione che hanno certificato gli Esperti in Gestione dell’Energia, le ESCO che forniscono servizi energetici e i SGE hanno operato secondo schemi proprietari elaborati dagli enti stessi e che, almeno per quelli accreditati, hanno passato il vaglio di Accredia e ottenuto l’accreditamento.
SECEM è la divisione di FIRE che si occupa di certificazione degli Esperti in Gestione dell’Energia, secondo i requisiti della norma UNI 11339, che ha ottenuto l’accreditamento ISO 17024 nel 2010. SECEM è stato il primo organismo di certificazione del personale ad operare nel settore della norma UNI 11339 e ha certificato secondo lo schema proprietario approvato comunque da Accredia.
A seguito della decreto del 12 maggio anche SECEM quindi dovrà adeguare il proprio processo di certificazione ai requisiti richiesti dai Ministeri; la sessione in programma nei giorni 16 e 18 giugno sarà quindi l’ultima sessione d’esame che seguirà il vecchio schema.
Dalla sessione successiva a quella di giugno, SECEM opererà secondo il nuovo schema modificando il proprio processo di certificazione. Tra i due schemi di certificazione corrono parecchie differenze: in primis, la valutazione dell’esperienza professionale che, secondo il nuovo schema, definirà solo i requisiti minimi di accesso e avverrà prendendo come riferimento i 17 punti del punto 4 della norma UNI 11339.
Il candidato dovrà dimostrare di avere svolto almeno 7 dei 17 compiti descritti al punto 4 della norma, con obbligatori quelli descritti ai punti 1, 4, 6, 7. Questo significa che è obbligatorio avere esperienza professionale nella gestione della contabilità energetica e valutazione dei risparmi a seguito degli interventi progettati, nelle diagnosi energetiche, nell’analisi di fattibilità degli interventi e nell’analisi dei processi energetici aziendali.
I restanti 3 compiti di cui è richiesta evidenza sono a scelta del candidato. Altra modifica introdotta dal nuovo schema interessa la valutazione dei titoli (master, corsi di formazione, dottorati): a oggi nel processo di certificazione di SECEM i titoli vengono valutati e il punteggio derivante dalla fase di valutazione è parte del punteggio con il quale il candidato accede all’esame, con il nuovo schema questa fase è stata abolita e la valutazione dei titoli non fa più parte del processo di certificazione.
Per gli EGE già certificati il decreto prevede che gli enti di certificazione elaborino una procedura per la gestione della transizione dei certificati dal vecchio al nuovo schema. Il processo di transizione, per il quale SECEM a breve pubblicherà specifiche, terminerà il 16 luglio 2016 data in cui verranno ritirati i certificati non conformi al nuovo schema.