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Cosa comprende il bonus vacanze, le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

vacanze fase 2 - bonus vacanze
foto da PxHere

Il bonus vacanze rientra all’interno delle iniziative del Decreto Rilancio (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) per favorire il soggiorno in Italia per i nuclei familiari che abbiano un Isee fino a 40.000 euro. L’agevolazione può essere richiesta e spesa dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e offre un contributo fino 500 euro

L’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni punti ancora poco definiti dell’iniziativa relativa al bonus vacanze che ora prevede anche i servizi balneari, se inclusi nel pacchetto, e viene esteso anche ai soggiorni prenotati attraverso agenzie di viaggio e tour operator.

Come ottenere il bonus vacanze? I nuclei familiari che hanno un Isee fino a 40.000 euro – ricordiamo che per il calcolo dell’Isee è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

L’importo che potrà essere erogato attraverso il bonus vacanze ai nuclei familiari che ne faranno richiesta e saranno ritenuti idonei, sarà modulato sulla base della numerosità dei componenti e sarà diviso in tre fasce:

  • 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
  • 300 euro da due persone
  • 150 euro da una persona

Cosa comprende il bonus vacanze e come ottenerlo: la circolare dell’Agenzia delle Entrate

La circolare n.18/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, specifica che il contributo potrà includere anche i costi di servizi accessori, come quelli balneari, a patto che siano indicati nella fattura emessa dall’unico fornitore scelto per trascorrere le vacanze.

E può essere utilizzato presso un’impresa turistico-ricettiva che gestisca alberghi oppure alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (come per esempio resort, ostelli della gioventù, colonie marine, rifugi di montagna, bungalow per vacanze, bed&breakfast).

Il bonus vacanze permette di fruire dell’agevolazione per un soggiorno secondo le seguenti modalità:

  • può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto
  • deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed&breakfast)
  • è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore
  • il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale)

Lo sconto applicato come bonus vacanze sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.

Dove utilizzare il bonus vacanze

Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma, ovvero, imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast.

Tali strutture, che esercitano le attività ricomprese nella sezione 55 di cui ai codici Ateco, a titolo indicativo sono: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande); villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna – inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande, colonie marine e montane, case ed appartamenti per vacanze, bed&breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia.

In particolare sono inclusi tra tali soggetti anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale. Tuttavia non sono inclusi tra i soggetti che erogano i servizi che danno diritto al bonus vacanze coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente.

I servizi balneari saranno inclusi

Il Credito d’imposta Vacanze non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, a eccezione di quelle per servizi accessori come per esempio i servizi balneari indicati nella stessa fattura dall’unico fornitore.

Per esempio nel caso di un soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da un primo fornitore, è possibile includere ai fini del Credito d’imposta Vacanze i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di un secondo fornitore se gli stessi sono indicati nell’unica fattura emessa dal primo fornitore.

Quando richiedere e fruire il bonus vacanze

Il Credito d’imposta Vacanze è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di bed&breakfast dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Pertanto l’agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali almeno un giorno ricada in questo periodo di riferimento.

Inoltre, il Credito d’imposta Vacanze spetta in relazione a un unico soggiorno – fruito nel periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 – e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura turistica fornitrice del servizio.

Come richiedere il bonus vacanze

Per richiedere il bonus vacanze, il cittadino deve installare ed effettuare l’accesso a IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA S.p.A. Una volta entrati nell’app, a cui si accede mediante l’identità digitale Spid o la Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0), il contribuente dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè, una Dichiarazione sostitutiva unica – Dsu – in corso di validità, da cui risulti un indicatore Isee sotto la soglia di 40mila euro).

In caso positivo otterrà un codice univoco (e relativo QR-code) che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus.

Agenzie di viaggio e tour operator

Il pagamento del soggiorno può essere effettuato anche se effettuato con l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.

La circolare detta infine specifiche indicazioni per l’inserimento dei dati nell’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, così da consentire al fruitore del bonus di utilizzare il codice univoco (o relativo QR code).

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