Con la circolare n. 26/E del 7 agosto 2014, l’Agenzia delle Entrate offre una panoramica di tutte le agevolazioni a favore dei partecipanti esteri all’evento internazionale, Expo 2015, organizzato dall’Italia da maggio a ottobre del prossimo anno.
Il documento di prassi, infatti, ripercorre le particolari regole fiscali stabilite dall’accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions (BIE), l’organismo che sovraintende alle esposizioni universali.
La circolare-vademecum si affianca, così, a tutte le altre iniziative messe in campo dall’Agenzia, quali il Desk dedicato, la sezione del sito riservata alle questioni fiscali e a Expo Milano 2015, e il Punto di contatto presso il quale i partecipanti potranno rivolgersi per gli adempimenti fiscali.
Per gli Stati e le Organizzazioni internazionali intergovernative (Partecipanti Ufficiali) e per le Organizzazioni, gli enti e le associazioni estere (Partecipanti non Ufficiali), l’Accordo prevede l’esenzione da ogni imposizione fiscale diretta (Ires, Irpef, Irap e relative addizionali) e indiretta da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni per i beni, gli averi e i redditi derivanti dalle attività espositive, solo per la durata dell’evento. La stessa esenzione è prevista per l’Irap.
Solo i Partecipanti Ufficiali possono, inoltre, acquistare e/o importare beni e servizi in esenzione Iva per un importo superiore a 300 euro. Per tutti i Partecipanti è prevista anche l’esenzione dall’Imu e dalla Tasi sui fabbricati posseduti, senza la necessità di presentare la dichiarazione al Comune di Milano. Anche gli atti, le transazioni e le operazioni finanziarie sono esenti dalle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, ma resta l’obbligo di registrazione in caso di compravendita di beni immobili, di costituzione o cessione di diritti, e di locazioni. Per i Partecipanti non Ufficiali l’esenzione da queste imposte è limitata agli atti e alle operazioni relativi ai fabbricati utilizzati per la partecipazione a Expo 2015.
Tutti i Partecipanti, Ufficiali e non, che svolgono un’attività commerciale (vendita di gadget, prodotti, ristorazione o l’organizzazione di spettacoli a pagamento) in una zona limitata del proprio spazio espositivo, devono assolvere agli obblighi fiscali ai fini delle imposte sul reddito e ai fini Iva. Ciò a condizione che il reddito sia prodotto mediante una stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato italiano (art. 23, comma 1, lettera e), del Tuir).
Nel caso in cui un Partecipante eserciti un’attività commerciale senza riferirsi a una stabile organizzazione territoriale, è tenuto comunque a identificarsi in Italia ai fini Iva (art. 17, comma 3, del Dpr n. 633/1972), pur mantenendo lo status di operatore non residente.