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Mobilità verde: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su incentivi e bonus

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La battaglia contro l’inquinamento e per la riduzione delle emissioni inquinanti continua senza sosta: la mobilità verde si combatte a colpi di Area B a Milano, di incentivi fiscali per l’acquisto di auto più ecologiche e di, al contrario, tasse per chi decide di acquistare un modello inquinante.

Ma la strada da compiere è lunga perché i temi da coprire sono tanti: giusto per fare due esempi sul piatto ci sono le detrazioni fiscali per l’installazione dei punti di ricarica per i mezzi elettrici e sulla rottamazione dei mezzi con alte emissioni di Co2.

Su questi temi è intervenuta oggi l’Agenzia delle Entrate pubblicando i chiarimenti sugli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, sulle detrazioni fiscali per l’installazione dei punti di ricarica e sulla rottamazione di mezzi ad alte emissioni di Co2.

La Risoluzione n. 32/E fornisce anche le prime indicazioni relative all’Ecotassa, imposta sui veicoli inquinanti, dovuta sulle auto acquistate e immatricolate dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.

In particolare, il documento di prassi si sofferma sulle autovetture che possono beneficiare degli incentivi e individua i documenti che le imprese costruttrici o importatrici devono ricevere dal venditore e conservare ai fini della fruizione del credito d’imposta oltre a fornire indicazioni sulla tassa sui veicoli inquinanti.

Mobilità verde: come usufruire del contributo fiscale

La legge di Bilancio 2019 riconosce un contributo da 1.500 euro a 6.000 euro per l’acquisto (anche in locazione finanziaria) e immatricolazione in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo per il trasporto di persone fino a 8 posti oltre il conducente (categoria M1) nuovo di fabbrica con emissioni inquinanti di CO2 inferiori a 70 g/km e prezzo da listino ufficiale della casa produttrice inferiore a 50.000 euro (Iva esclusa).

L’importo del contributo varia a seconda della presenza o meno della contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4. Il venditore riconosce il contributo all’acquirente sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto.

Successivamente l’impresa costruttrice o importatrice dell’auto rimborsa l’importo al venditore e lo recupera a sua volta sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione. La risoluzione chiarisce che il costruttore del veicolo è il soggetto che detiene l’omologazione dell’auto e che ne rilascia all’acquirente la dichiarazione di conformità.

Detrazioni sulle spese delle colonnine di ricarica elettrica

È prevista anche una nuova detrazione fiscale del 50%, su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, per le spese di acquisto e di installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.

La risoluzione chiarisce che la detrazione dell’imposta sui redditi spetta sia ai soggetti Irpef sia ai soggetti Ires e viene riconosciuta anche per gli acquisti effettuati dai condomini.

ncentivi alla rottamazione per l’acquisto di motoveicoli non inquinanti

Dall’Agenzia delle Entrate arrivano, inoltre, i chiarimenti relativi agli incentivi per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi e la contestuale consegna per la rottamazione del veicolo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

Gli acquirenti che nel corso del 2019 comprano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica (potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3) e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle stesse categorie di cui siano proprietari o utilizzatori (leasing finanziario) da almeno 12 mesi è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 3.000 euro.

Mobilità verde: come si paga l’Ecotassa

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto l’Ecotassa, un’imposta sull’acquisto di autovetture nuove con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 CO2 g/km.

L’imposta è dovuta da chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori alla soglia stabilita dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021.

La risoluzione chiarisce che l’imposta è dovuta entro la data di immatricolazione del mezzo. L’imposta, il cui importo è parametrato in base a 4 scaglioni di emissioni di CO2, va versata tramite F24 da parte dell’acquirente del veicolo o da chi richiede l’immatricolazione.

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